Art. 3.

      1. L'articolo 3 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Numero dei medici incaricati). - 1. Il numero complessivo dei medici incaricati è fissato in non più di settecento unità.
      2. Il numero dei medici incaricati da destinare a ogni istituto o servizio penitenziario è determinato, in relazione alla capienza massima tollerabile di ciascun istituto, in ragione di un medico incaricato per ogni cento detenuti e in base ai carichi di lavoro, in particolare a quelli relativi ai servizi previsti nei centri diagnostici e terapeutici e negli ospedali psichiatrici giudiziari.
      3. Il numero complessivo dei medici incaricati e la loro ripartizione tra i singoli istituti o servizi penitenziari, nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, sono definitivi e possono essere modificati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
      4. È istituito l'incarico di medico del provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria in considerazione dei titoli e dei servizi con il riconoscimento del plus-orario.

 

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      5. Nel caso di dimissioni del medico incaricato per raggiunti limiti di età o volontarie o per esonero, i medici già con rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria possono chiedere di essere ammessi all'incarico in base alle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10.
      6. Eventuali trasferimenti possono avvenire solo a richiesta dell'interessato».